La notizia è recente: a metà maggio il Consiglio di Stato ha respinto tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni di guide ambientali contro la delibera della Regione Lombardia che dal 2024 individua i percorsi riservati agli Accompagnatori di Media Montagna. La delibera non riguarda le escursioni tra amici o quelle organizzate da associazioni amatoriali, ma solo l’accompagnamento professionale. Prevede che l’attività sia libera sui percorsi classificati T (turistici) a qualsiasi quota e sui percorsi E (escursionistici) sotto i 700 metri di altitudine. Sugli itinerari E sopra i 700 metri ed EE (escursionisti esperti) a qualsiasi quota, invece, l’accompagnamento è riservato agli Accompagnatori di Media Montagna.
Sulla vicenda si è espresso il presidente delle Guide Alpine Lombardia, Fabrizio Pina.

L’intervista
Le associazioni delle Guide ambientali hanno preso atto della sentenza del Consiglio di Stato e tramite un comunicato congiunto spiegano però che la magistratura non ha adeguatamente valorizzato elementi importanti, cosa ne pensa?
Ritengo che, in quest’ultima Sentenza, il Consiglio di Stato abbia correttamente valutato i dati del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). I dati mostrato che le principali cause di incidente sono le cadute, gli scivolamenti e l’incapacità di proseguire il percorso. Inoltre, evidenziano che questi incidenti aumentano in modo significativo sopra i 700 metri di quota. Da questo il Consiglio di Stato ha dedotto che, oltre tale altitudine, i sentieri diventano generalmente più ripidi e quindi aumenta il rischio di incidenti e situazioni impreviste.
In particolare, al punto 2 della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 si afferma che non è irragionevole escludere le GAE (Guide Ambientali Escursionistiche), poiché per questa professione non è richiesta una preparazione professionale specifica e adeguata a garantire la sicurezza degli utenti in questi contesti. La professione di GAE è disciplinata dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate. Questa legge definisce la professione come un’attività economica svolta a favore di terzi, prevalentemente attraverso lavoro intellettuale. Tuttavia, non prevede standard formativi obbligatori né un esame di abilitazione. Di conseguenza, ogni professionista può decidere autonomamente se formarsi e in quale misura, senza che vi siano garanzie uniformi per gli utenti.
La DGR “AMBITI SPAZIALI E GEOGRAFICI RISERVATI ALLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA (AMM)” riguarda anche le aree protette e i Parchi Regionali o Nazionali?
Certamente sì. I parchi non sono aree dove le regole non si applicano: le norme che regolano le professioni all’interno dei parchi sono le stesse valide altrove. In alcuni casi possono esistere ulteriori limitazioni previste dai regolamenti dei singoli enti parco o da autorizzazioni specifiche.
Trovo invece fuorviante l’affermazione delle associazioni GAE secondo cui le limitazioni della DGR non si applicherebbero ai parchi. Le due sentenze della Corte Costituzionale da loro citate non riguardano infatti l’accompagnamento professionale, ma questioni relative alla tutela dell’ambiente, della fauna, dell’attività venatoria e degli interventi sul territorio, ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5871/2022, relativa al Parco Nazionale della Maiella, afferma che l’attività delle GAE è legittima solo quando non espone i turisti a pericoli e non si svolge su sentieri che richiedono tecniche o attrezzature alpinistiche, oppure che si trovano in zone particolarmente difficili o pericolose. Resta comunque compito dell’Ente Parco verificare il rispetto di questi limiti.
La DGR “AMBITI SPAZIALI E GEOGRAFICI RISERVATI ALLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA (AMM)” ha valore esclusivamente sul territorio regionale?
La delibera si applica al territorio della Lombardia. Tuttavia, altre regioni potrebbero più facilmente adottare provvedimenti simili. Va inoltre ricordato che il parere del Consiglio di Stato del 2020, la sentenza del TAR Lombardia del 2025 e quella del Consiglio di Stato del 2026 ribadiscono più volte lo stesso principio in modo chiaro e coerente.
Perché la Sentenza dice che alle GAE non è richiesta alcuna preparazione, ma nel loro comunicato ribadiscono il contrario?
Perché la legge 4/2013 non prevede alcun obbligo formativo per esercitare una professione non regolamentata, come quella della GAE. Non sono obbligatori corsi di formazione, esami di abilitazione, aggiornamento professionale continuo, iscrizione ad associazioni di categoria o assicurazione per responsabilità civile. Per questo motivo chiunque può svolgere l’attività di guida ambientale escursionistica, purché operi in contesti che non mettano in pericolo gli escursionisti, come ad esempio i sentieri classificati T.
Poiché la formazione non è obbligatoria, non esistono standard formativi uniformi. Le eventuali regole di accesso e formazione possono essere stabilite dalle associazioni di categoria, alle quali però l’iscrizione è volontaria.

Nel comunicato le associazioni delle GAE richiedono una legge nazionale chiara e che tuteli l’uniformità sul territorio nazionale, cosa ne pensa?
La sentenza evidenzia che la maggiore difficoltà e pericolosità dei terreni sopra i 700 metri, esclusi i sentieri turistici, giustifica la riserva di queste attività agli Accompagnatori di Media Montagna. Gli AMM possiedono infatti: uno standard formativo definito, un esame di abilitazione, l’iscrizione obbligatoria a un albo professionale, requisiti di idoneità psico-fisica, obblighi assicurativi, obblighi deontologici, controlli disciplinari e formazione continua obbligatoria.
L’AMM è una professione regolamentata, riconosciuta a livello nazionale ed esclusiva. I professionisti provenienti da altri Paesi che vogliono esercitare in Italia devono ottenere un’apposita autorizzazione, temporanea o permanente, rilasciata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per diventare AMM occorre avere un adeguato curriculum escursionistico, superare prove attitudinali teoriche e pratiche, frequentare un corso di formazione con standard nazionali e internazionali, superare verifiche intermedie e sostenere e superare l’esame finale di abilitazione.
Per questo motivo ritengo che una normativa nazionale esista già: si tratta della legge 6/1989, che disciplina questa figura professionale.
Può allora una Guida ambientale escursionistica diventare AMM e vedersi riconosciute delle competenze pregresse legate alla sua eventuale formazione?
Sì, ogni anno la Regione Lombardia organizza le prove attitudinali, il corso di formazione e l’esame di abilitazione per diventare Accompagnatore di Media Montagna. Il bando è aperto a tutti. Per accedere al corso è necessario superare prove attitudinali che comprendono sia valutazioni pratiche e tecniche sia la verifica del curriculum personale.
Una volta ammessi al corso, è possibile chiedere il riconoscimento delle competenze già acquisite, purché documentate. Queste possono derivare da percorsi di studio, come una laurea in scienze naturali, oppure da esperienze professionali, come quella di guida ambientale escursionistica. I crediti riconosciuti possono coprire fino alla metà delle ore previste dal corso.
La vicenda può dirsi conclusa?
Direi di sì. Sia la sentenza del TAR Lombardia sia quella del Consiglio di Stato hanno respinto tutte le contestazioni presentate dalle associazioni delle Guide Ambientali Escursionistiche, giudicandole infondate. Le associazioni hanno presentato due ricorsi distinti con numerose argomentazioni, ma i giudici le hanno ritenute prive di fondamento e le hanno respinte. Il fatto che i ricorsi siano stati dichiarati infondati significa che i giudici hanno esaminato nel merito tutte le questioni sollevate, fornendo una motivazione specifica per ciascuna.